Statuto approvato in assemblea straordinaria soci del 19/04/2024
ART. 1
Denominazione, sede e durata
L’Associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: ‘Associazione Culturale Il Ponte Aps’, da ora in avanti detta “Associazione”, svolge la sua attività ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore – CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni) con sede legale nel Comune di Empoli e con durata illimitata.
La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.
L’acronimo APS acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).
ART. 2
Scopi, finalità, attività
Scopi
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:
– a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
– d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
– f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
– i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
– k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
– l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
– u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
– v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
– w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
– z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Attività
L’Associazione si propone di raggiungere gli scopi sopra elencati, con la realizzazione di modelli organizzativi virtuosi, modulari e ripetibili, attraverso:
1) l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, per la loro promozione e diffusione;
2) l’organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e di conoscenza del territorio, attraverso visite guidate storico-artistiche (aree archeologiche, monumenti artistici, percorsi organizzati, gite ed escursioni culturali).
3) la realizzazione di attività di valorizzazione e riscoperta della lettura e della scrittura con la creazione di eventi in libreria: circoli di lettura e di scrittura, incontri con autori (per tutte le età)
4) la collaborazione con Enti pubblici e privati anche tramite la gestione di Uffici d’informazione e di accoglienza
5) l’organizzazione e la gestione di attività atte a tutelare e valorizzare le bellezze e le risorse naturali, il patrimonio culturale, storico, monumentale, artistico, ambientale e le produzioni tipiche locali, nonché la realizzazione o la partecipare a manifestazioni legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attivando ogni possibile forma di collaborazione con soggetti pubblici e privati;
6) la promozione e l’organizzazione, per tutte le fasce di età, anche in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive dilettantistiche, mercatini, manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, valorizzazione ambientale, di monumenti, etc.) che servano a sensibilizzare sulla qualità della vita, a favorire l’aggregazione sociale e la vita della comunità;
7) la promozione e lo sviluppo della solidarietà e della socializzazione attraverso attività nel settore sociale con proposte specifiche per la terza età e per i giovani con la realizzazione di spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate all’eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, alla conoscenza del territorio e a favorire l’integrazione;
8) l’organizzazione di attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;
9) l’organizzazione e la gestione di attività di formazione extra-scolastica, finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
10) l’organizzazione di attività integrative per le scuole di ogni ordine e grado con particolare attenzione alle attività di doposcuola;
11) la creazione, l’organizzazione e lo sviluppo di attività per il tempo libero e di centri estivi ed invernali con finalità educative, culturali, ricreative, rivolte ai bambini, agli adolescenti, agli adulti e agli anziani;
12) la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile;
13) la progettazione e l’organizzazione di attività rivolte agli adolescenti nel campo della musica, del fumetto, dell’informatica, della robotica, dei social, ecc. per sensibilizzare ad un uso corretto e consapevole degli stessi strumenti;
14) il sostegno alla rigenerazione sociale recuperando e valorizzando i ‘non luoghi’ per trasformarli in spazi aggregativi ‘sani’ e di socializzazione intergenerazionale;
15) l’organizzazione di eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni, rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
16) la costruzione di una rete di esperienze locali già esistenti sul territorio, attraverso una fattiva collaborazione con enti pubblici, scuole, centri gioco, centri per l’infanzia e l’adolescenza, organizzazioni e cooperative sociali, associazioni e quanti altri.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. L’individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.
ART. 3
Ammissione e numero degli associati
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’Associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Le persone giuridiche sono presenti nell’Associazione attraverso i loro legali rappresentanti o le persone da esse delegate.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’Assemblea.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:
– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
La richiesta di ammissione proveniente dalle persone giuridiche pubbliche o private deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente pubblico o dell’Associazione privata.
L’ammissione in ogni caso si perfeziona con il versamento del contributo.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale, ed i suoi dati saranno conservati nell’anagrafe sociale.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
Diritti e obblighi degli associati
Gli associati hanno il diritto di:
– eleggere gli organi associativi;
– essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
– essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi facendone richiesta scritta al Presidente dell’Associazione.
Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– versare la quota associativa (se prevista) secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
ART. 5
Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione, può essere escluso dall’Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un’apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.
L’associato può decadere automaticamente dall’associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
Organi
Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea;
– Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione);
– il Presidente;
– l’Organo di controllo, ove nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall’articolo 30 cts.
Le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo eventuali rimborsi spese.
Le cariche elettive durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per altri due mandati.
ART. 7
Assemblea
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l’anno:
– entro il 30 novembre per l’approvazione del bilancio preventivo per l’anno successivo,
– entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (email e avviso scritto nei locali gestiti dall’Associazione, da pubblicare eventualmente anche negli spazi di informazione stampa-internet), contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. In casi di urgenza, decisa e motivata dal Consiglio direttivo, il termine di preavviso della convocazione può essere ridotto a 5 giorni.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili (per le associazioni che hanno un numero di associati inferiore a 500);
– nomina e revoca i componenti degli organi associativi di cui all’articolo 6 del presente statuto e, al ricorrere dei requisiti previsti dall’articolo 31 cts, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– approva il bilancio di esercizio
– si pronuncia sulle domande di ammissione a socio non accolte dal Consiglio Direttivo, qualora il diretto interessato ne faccia richiesta entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
– delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
Si può prevedere l’intervento all’Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Dopo tre assemblee straordinarie che non riuscissero a raggiungere la validità minima di presenti (2/3 degli associati) dalla quarta convocazione, per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto la presenza necessaria scende al 50% e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio nonché per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART. 8
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità, secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
– predisporre, per l’approvazione da parte dell’Assemblea, il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio e la proposta della quota associativa annuale;
– deliberare sulla esclusione degli associati (se lo statuto non attribuisce la relativa competenza ad altro organo eletto dall’Assemblea)
– predisporre l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
– discutere ed approvare il programma di lavoro annuale;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– predisporre, per l’approvazione da parte dell’Assemblea, il regolamento interno sull’organizzazione e le modalità di assunzione del personale;
– determinare le attribuzioni, i requisiti, la durata del rapporto di lavoro, la conferma e la cessazione del servizio, le incompatibilità e le sostituzioni, il compenso del Direttore, ove ritenga opportuno prevedere tale figura. L’individuazione e la nomina del Direttore dovrà avvenire previa selezione pubblica.
– provvedere all’assunzione o al licenziamento del personale e, previa determinazione dell’organico, fissare il trattamento giuridico e economico;
– procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci – nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 – per la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
– deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa designandone i rappresentanti;
– nominare l’eventuale Comitato Scientifico.
– deliberare l’ammissione degli associati;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, tra i quali il Presidente ed il Vice Presidente, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti per un totale di 3 mandati.
La cooptazione non è ammessa. In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi componenti l’Assemblea procede alla sostituzione nella prima Assemblea Ordinaria. In caso del venir meno del numero minimo dei Consiglieri, fissato in 3 componenti, dovrà essere convocata apposita Assemblea Ordinaria entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Alle riunioni partecipa il Direttore, ove previsto, che cura la redazione del verbale. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.
La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora, l’ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.
In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o per e-mail certificata inviato almeno 2 giorni prima.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, quello del Presidente è determinante.
Le votazioni avvengono di norma in forma palese, si farà ricorso al voto segreto quando saranno portati in approvazione provvedimenti che comportino valutazioni di qualità, dei requisiti e dei comportamenti di persone.
Si può prevedere l’intervento al Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’amministratore che partecipa e vota e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9
Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente, Organo di controllo…).
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Presidente può adottare in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, ad eccezione dell’approvazione della proposta di programmi e dei bilanci. I provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Consiglio nella prima riunione successiva che deve essere convocata dal Presidente entro 30 giorni dall’assunzione del provvedimento.
La carica di Presidente cessa al termine del proprio mandato di consigliere.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 10
Organo di controllo
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 11
Revisione legale dei conti
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
ART. 12
Direttore dell’Associazione
L’Associazione, ove lo ritenga opportuno e necessario, potrà avvalersi della figura del Direttore.
Il Direttore dovrà possedere documentati requisiti di alta qualificazione e di comprovata esperienza nell’ambito delle attività dell’educazione per l’infanzia, dell’educazione non formale e dell’educazione permanente, nonché di competenze manageriali e capacità organizzative e gestionali.
Il Direttore dell’Associazione è nominato dal Presidente.
Il Direttore:
a) predispone il programma annuale e pluriennale delle attività e delle modalità di gestione dei vari settori di intervento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
b) sovrintende e dirige l’attività approvata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione;
c) è responsabile:
– della gestione ordinaria delle attività dell’Associazione nei confronti del Consiglio Direttivo;
– della cura e organizzazione delle risorse umane e strumentali;
d) dirige il personale dell’Associazione;
e) provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza da cui riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti;
f) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo assumendo le funzioni di segretario ed alle riunioni dell’Assemblea dei soci;
g) presiede il Comitato Scientifico ove costituito.
ART. 13
Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico può essere costituito dal Consiglio Direttivo.
Svolge funzioni consultive affiancando ed aiutando l’Associazione in tutte o parte delle sue attività e manifestazioni culturali.
Deve essere composto da esperti di comprovata esperienza e professionalità nel settore educativo e formativo.
Per la partecipazione al Comitato Scientifico non sono previsti compensi ad esclusione di rimborsi spese.
ART. 14
Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.
ART. 15
Divieto di distribuzione degli utili
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 16
Risorse economiche
L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all’art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all’art. 7 CTS.
ART. 17
Bilancio di esercizio
L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
ART. 18
Libri e Registro
L’Associazione deve tenere il:
– libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 settembre 2022;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
ART. 19
Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del CTS.
I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
ART. 20
Lavoratori
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
ART. 21
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
ART. 22
Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.